GIOVANE MONTAGNA

STATUTO DELLA SEZIONE DI VENEZIA
I - NATURA E SCOPO
Art. 1
La Sezione di Venezia “Giacinto Mazzoleni” si è costituita il 20 maggio 1946, secondo gli scopi, i principi e le disposizioni dettati dallo Statuto Fondamentale della Giovane Montagna.
Art. 2
Per quanto non previsto dal presente Statuto vige lo Statuto Fondamentale della Giovane Montagna, di cui si riportano di seguito i primi tre articoli:
 
Art. 1 È costituita in Torino, dal 1914, l'associazione "GIOVANE MONTAGNA", la quale ha lo scopo di promuovere e favorire la pratica e lo studio della montagna con manifestazioni sia di carattere alpinistico che culturale, compreso l’editare il periodico (Rivista di vita alpina) e altre pubblicazioni alpinistico-culturali.
 
Art. 2 L'associazione è apolitica e si ispira ai principi cattolici senza far parte di organizzazioni di carattere confessionale. In omaggio a tali principi propone una concezione dell'alpinismo, oltre che tecnica, ricca di valori umani e cristiani, curando che nelle sue manifestazioni i partecipanti abbiano possibilità di osservare i precetti religiosi e di trovare un ambiente moralmente sano.
 
Art. 3 L'associazione non ha fini di lucro e si fonda sull'attività personale, spontanea e gratuita degli associati.
È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché di fondi sociali o riserve di sorta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
II – SOCI
Art. 3
La sezione è composta da Soci effettivi, benemeriti e onorari.
I Soci effettivi si distinguono in Soci ordinari e Soci aggregati (stretti familiari conviventi dei soci effettivi), quest’ultimi hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari, esclusa la ricezione della Rivista di vita alpina.
Il socio che, entro il 30 marzo, non abbia versato la quota associativa è considerato dimissionario.
 
Art. 4
Per l’ammissione in qualità di Socio effettivo è necessario che il candidato esprima la volontà di condividere l’identità associativa e presenti domanda alla Presidenza della Sezione nelle modalità previste dall’art. 6 dello Statuto fondamentale che richiedono la firma di un socio e di un consigliere presentatori e la ratifica da parte della Presidenza.
 
Art. 5
Il socio ha diritto alla partecipazione alle attività sociali, alla frequenza della sede negli orari stabiliti, al prestito delle pubblicazioni della biblioteca, alla consultazione in sede delle guide e carte geografiche e topografiche della Sezione.
Il materiale alpinistico potrà essere utilizzato solo per attività nell’ambito sezionale. I soci rispondono del materiale avuto in consegna.
 
Art. 6
Il socio, nella partecipazione alle attività sezionali, si impegna a mantenere un contegno improntato allo spirito dell’Associazione e all’osservanza di quanto è disposto dallo Statuto della sezione e dallo Statuto Fondamentale della Giovane Montagna.
 
Art. 7
Il socio che non osservi lo Statuto Fondamentale e lo Statuto Sezionale, o comunque pregiudichi la reputazione e gli interessi della Sezione, sarà ammonito dal Presidente.
In casi gravi o di ripetuta inosservanza, il Presidente, sentito il parere del Consiglio di Presidenza, può dichiarare il socio dimissionario d'ufficio, cancellandolo dai ruoli dei soci previa conferma dell'Ufficio di Presidenza Centrale.
 
III – ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8
L’Assemblea dei soci viene convocata, di norma, entro il 30 novembre di ogni anno per l’approvazione della Relazione del Presidente sull’attività annuale, del bilancio sezionale e per l’elezione, ogni due anni, dei membri del Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei conti.
L’anno sociale si intende avere inizio il 1 dicembre.
 
Art. 9
L’Assemblea dei soci viene inoltre convocata quando il Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dai Revisori dei conti o da un quarto dei soci, con motivata domanda scritta. In quest’ultima eventualità il Consiglio di Presidenza deve riunire l’Assemblea entro un mese dalla data della richiesta.
 
Art. 10
La convocazione dell’Assemblea e la comunicazione dell’ordine del giorno devono avvenire tramite avviso inviato via mail o posta ai soci, pubblicato nel sito sezionale ed esposto all’albo della sede almeno otto giorni prima della data stabilita.
 
Art. 11
Le votazioni si svolgono per alzata di mano o mediante scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei presenti. Le votazioni per l’elezione del Consiglio di Presidenza e dei Revisori dei conti si svolgono esclusivamente a scrutinio segreto.
Si intendono approvate le proposte che ottengono la maggioranza relativa.
 
Art. 12
Le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti. Possono partecipare all’Assemblea tutti i soci in regola col versamento della quota sociale.
Non sono ammesse deleghe
 
IV – ELEZIONI
Art. 13
Il Consiglio di Presidenza stabilisce la data delle elezioni, fissa il termine e determina le modalità per la presentazione delle candidature che dovranno pervenire almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.
La lista dei candidati dovrà essere pubblicata nel sito sezionale ed esposta all’albo della sede almeno otto giorni prima della data stabilita per le elezioni.
 
Art. 14
Il Consiglio di Presidenza predispone il materiale necessario per le elezioni.
Nell’ambito dell’Assemblea, per le operazioni di voto a scrutinio segreto, viene costituito un seggio elettorale formato da tre soci (un presidente, uno scrutatore, un segretario).
Non sono ammesse deleghe.
 
V – CONSIGLIO DI PRESIDENZA E REVISORI DEI CONTI
Art. 15
L’Assemblea elegge tra i Soci effettivi 9 Consiglieri e 3 Revisori dei conti. I Consiglieri designano, nel proprio ambito, un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario, un Tesoriere e tre Commissari-gite.
Fa parte del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, il Socio della Sezione componente il Consiglio di Presidenza Centrale.
 
Art. 16
Tutte le cariche sezionali sono a titolo gratuito. Gli eletti rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.
 
Art. 17
La cura dell’esecuzione e dell’osservanza dello Statuto Fondamentale e dello Statuto sezionale è compito del Consiglio di Presidenza.
 
Art. 18
Il Presidente coordina le attività sezionali nei limiti previsti dallo Statuto, ha la firma per tutte le operazioni sociali, rappresenta la Sezione e provvede, secondo quanto previsto dagli art. 8, 9, 10, alla convocazione dell’Assemblea.
Le facoltà del Presidente si intendono attribuite, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-presidente.
Il Presidente può delegare tali facoltà, singolarmente o collettivamente, ad altri membri del Consiglio di Presidenza.
 
Art. 19
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio di Presidenza, redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell’Assemblea dei soci.
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative, alla tenuta dei libri contabili e ai pagamenti su mandato del Presidente.
 
Art. 20
Il componente del Consiglio di Presidenza che non partecipi senza preavviso e giustificato motivo per tre volte consecutive al Consiglio stesso s’intende decaduto dalla carica.
I componenti del Consiglio che cessano dalla loro funzione (per decadenza, dimissioni o altro motivo) prima del termine del mandato vengono sostituiti dal Socio che, nell’ultima elezione, risulta il primo tra i non eletti. In caso di parità di voti la nomina spetta al più anziano per data di iscrizione.
 
Art. 21
Il Consiglio di Presidenza si riunisce, a seguito di convocazione da parte del Presidente, di norma, una volta al mese.
Il Presidente è inoltre tenuto a convocare il Consiglio di presidenza quando sia richiesto per iscritto, con domanda motivata, da tre membri del Consiglio o dai Revisori dei conti.
Le convocazioni dovranno essere comunicate con un anticipo di almeno cinque giorni. Le riunioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri elettivi.
Ciascun componente del Consiglio ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
 
Art. 22
I Commissari-gite, in collaborazione con gli altri soci, compilano i programmi annuali, s’incaricano dell’organizzazione delle gite e ne relazionano al Consiglio di Presidenza.
Provvedono alla conservazione del materiale alpinistico e cartografico di proprietà della Sezione.
 
Art. 23
Il controllo generale dell’amministrazione della Sezione è compito dei Revisori dei conti. Esaminano gli inventari, i bilanci, i rendiconti annuali e ne relazionano all’Assemblea dei soci. Tutti gli atti amministrativi della Sezione devono, a richiesta, essere resi loro disponibili e possono, in qualsiasi momento, verificare lo stato di cassa.
 
Art. 24
Il Consiglio di Presidenza nomina un bibliotecario, scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio, al quale sono affidati la conservazione, il prestito e la restituzione delle pubblicazioni della biblioteca sezionale.
 
Art. 25
L’Assemblea dei soci designa i delegati della Sezione all’Assemblea annuale dell’Associazione.
 
Art. 26
Il Consiglio di Presidenza può affidare ad altri soci incarichi particolari e/o a professionisti esterni.
 
VI – MODIFICHE E SCIOGLIMENTO
Art. 27
In caso di scioglimento della Sezione, il patrimonio sociale sarà devoluto al Consiglio Centrale di Presidenza della Giovane Montagna, secondo quanto stabilito dall’art. 32 dello Statuto fondamentale.
 
Art. 28
Lo Statuto sezionale e il Regolamento gite, di cui al Titolo successivo, possono essere modificati esclusivamente a seguito di delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci, che sarà valida, in prima convocazione, se presenti almeno 2/3 dei soci effettivi, e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
 
REGOLAMENTO GITE
VII – PARTECIPAZIONE
Art. 29
Possono partecipare alle gite solamente i soci in regola con il tesseramento. Ogni eccezione è demandata al Consiglio di Presidenza.
 
Art. 30
Nel corso di gite particolarmente impegnative ed in relazione alle condizioni ambientali, il capogita può ridurre il numero dei partecipanti, escludendo chi riterrà opportuno.
 
VIII – PRENOTAZIONI E QUOTE
Art. 31
Le iscrizioni alle gite devono essere effettuate presso la sede sociale, nell’orario di apertura. L’iscrizione è impegnativa e non dà luogo al rimborso della quota eventualmente versata in caso di mancata partecipazione o di assenza alla partenza.
 
Art. 32
Qualora, per qualsiasi motivo, la gita programmata fosse annullata, la Sezione rimborserà le quote eventualmente già versate.
 
Art. 33
La quota di partecipazione alle gite viene fissata di volta in volta dal Consiglio di Presidenza.
 
Art. 34
I soci minorenni sono ammessi alle gite solo se accompagnati e sono tenuti al versamento della quota.
 
IX – SVOLGIMENTO
Art. 35
Ad ogni gita è preposto un capogita per ciascuno degli itinerari previsti. Il capogita, o i capigita, dovranno inviare la descrizione dell’itinerario o degli itinerari al Consiglio di Presidenza almeno quindici giorni prima della data stabilita per la gita.
 
Art. 36
Le gite si svolgono secondo il programma stabilito, che potrà essere variato, in caso di necessità, solo per decisione del capogita o dei capigita.
 
Art. 37
Tutti i partecipanti sono tenuti ad attenersi al programma previsto e a seguire le indicazioni del capogita o dei capigita.
 
X – CONTEGNO
Art. 38
I partecipanti devono tenere un contegno consono allo spirito dell’Associazione. È compito del capogita o dei capigita far osservare quanto disposto dal presente articolo.
 
Art. 39
Ogni reclamo riguardo al comportamento dei partecipanti dovrà essere rivolto unicamente al capogita o ai capigita, che rappresentano la Presidenza e l’Associazione.
 
XI – RESPONSABILITA’
Art. 40
Il Consiglio di Presidenza e i capigita declinano qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che possano verificarsi durante le gite o altre attività sezionali, dovuti a comportamenti di singoli soci.
Ciascun partecipante assume la responsabilità delle proprie azioni e del proprio comportamento.
 
XII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41
Il presente Statuto si intende conosciuto ed accettato dai soci e da chiunque partecipi, a qualunque titolo, alle attività della Sezione.
Lo Statuto è pubblicato nel sito sezionale e affisso all’albo nella sede sociale.
 
Approvato Assemblea straordinaria dei soci
Venezia, 13 novembre 2021